Diagnosi Energetica e Attestato di Prestazione Energetica

Siamo in grado di redigere sia la "Diagnosi energetica" sia l'"Attestato di Prestazione Energetica", documenti importantissimi, se non indispensabili per un sicuro risparmio energetico e per un abbattimento delle sostanze inquinanti immesse in ambiente da parte degli impianti di riscaldamento.

La "diagnosi energetica" è uno strumento attraverso il quale si evidenzia lo stato di salute del sistema edificio impianto. Infatti redigere la "diagnosi energetica", significa individuare e classificare tutte le dispersioni energetiche, valutando la percentuale di incidenza dei vari elementi disperdenti nel computo totale dell'energia utilizzata.

Una volta effettuate dette valutazioni, vengono decisi gli interventi correttori e attraverso delle simulazioni si valuta, a priori in un primo tempo gli interventi necessari e, di seguito, il rapporto "costo/beneficio" di ciascun intervento.

Attraverso uno o più interventi di sistemazione, si arriverà ad un risparmio sul costo di gestione dell'impianto e di conseguenza al calcolo dell'ammortizzamento dei costi degli interventi suddetti.

Ultimo, ma non per questo meno importante, attraverso un minor consumo si consegue una riduzione dell'inquinamento.

La "diagnosi energetica" è indispensabile anche per redarre "l'attestato di prestazione energetica" il quale è uno dei documenti indispensabili in alcune regioni tra cui la Lombardia in caso di compravendita di immobili o di contratto di locazione.

Con l'introduzione del Decreto Legislativo n° 192 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", entrato in vigore il giorno 8 ottobre 2005, sono cambiate le prerogative per la sostituzione dei generatore di calore, va premesso che in precedenza al D.Lgs suddetto, occorreva redigere un documento previsto dalla Legge 10 del 1991, l'allegato "C".
Di fatto l'allegato "C" è stato abolito dal D.Lgs. n° 192, il quale prevede norme più restrittive per la mera sostituzione di un generatore qualunque sia la sua futura alimentazione.

Il D.Lgs. n° 192 è stato corretto dal D. Lgs. n° 311 del 29 dicembre 2006 "Disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. n° 192/2005", il quale rende obbligatoria la redazione della "diagnosi energetica" in caso la potenza del generatore stesso sia superiore a 100 kW.

Tali disposizioni nazionali sono state recepite dalla Regione Lombardia che le ha confermate a livello regionale, deliberando in tal senso con:

- DGR 8/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i.

- DGR 8/5773 del 31 ottobre 2007

- DGR 8/8745 del 22 dicembre 2008

Importante è ricordare che la "diagnosi energetica" è indispensabile per l'applicazione dell'art. 31 della Legge 10/91, che richiede di individuare le operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria finalizzate al risparmio energetico ed è obbligatoria in caso di contratto con un'azienda abilitata.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 222 del 23-9-2005 Suppl. Ordinario n. 158, del Decreto Legislativo del 19 agosto 2005 n° 192, attuazione della Direttiva Europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e del successivo Decreto Legislativo del 29 dicembre 2006 n° 311 disposizioni correttive del D.Lgs n° 192/05 (GU n. 26 del 1-2-2007- Suppl. Ordinario n.26), hanno portato parecchie novità nell'ambito del risparmio energetico nell'edilizia e della gestione dei rendimenti energetici specifici.

Al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, in armonia con il protocollo di Kyoto, queste due novità legislative, che di fatto attuano una Direttiva Europea, rappresentano un'ottima opportunità.

L’"Attestato di Prestazione Energetica" interessa sia gli edifici nuovi sia quelli esistenti, essa è un documento nel quale sono riportati i fabbisogni di energia di calcolo e la classe di appartenenza di un edificio o di un'unità immobiliare, ed i corrispettivi valori massimi ammissibili.

Per gli edifici di nuova costruzione l’"Attestato di Prestazione Energetica" deve essere rilasciata alla fine della costruzione.
In caso di edifici esistenti il documento in questione è diventato indispensabile con una certa gradualità temporale.

L’"Attestato di Prestazione Energetica" nel caso di edifici con impianto termico comune (impianto centralizzato) può essere redatta comunemente per l'intero edificio, mentre ove siano installati impianti autonomi occorre redigere una certificazione ogni unità immobiliare od una per ogni tipologia di unità.
Ovviamente il costo per la redazione di un documento per l'intero edificio è molto meno costosa in proporzione rispetto a quella redatta per la singola unità immobiliare.

L’"Attestato di Prestazione Energetica" ha una validità temporale di dieci anni a partire dal suo rilascio, e deve essere aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.